Il Tribunale di Patti ribadisce: la formazione è requisito imprescindibile per l’esercizio dell’incarico
L’amministratore di condominio che non dimostra di aver assolto all’obbligo formativo periodico previsto dall’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile può essere revocato giudizialmente, indipendentemente dal fatto che i condòmini fossero consapevoli o meno della sua inadempienza al momento della nomina o conferma.
Anche se l’amministratore si dimette durante il procedimento di revoca, determinando la cessazione della materia del contendere, il giudice può comunque valutare la fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale.
Il caso
Il Tribunale di Patti, con un recente decreto camerale, ha affrontato una questione di grande rilevanza per la vita condominiale: la mancata formazione periodica dell’amministratore.
Alcuni condòmini avevano chiesto la revoca del professionista per gravi irregolarità gestionali, tra cui, in via principale, la violazione dell’obbligo di aggiornamento periodico previsto dall’art. 71-bis disp. att. c.c.
Il quadro normativo
La legge 220/2012 stabilisce che, per esercitare l’attività di amministratore, occorre:
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aver frequentato un corso di formazione iniziale;
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svolgere attività di aggiornamento periodico in materia condominiale.
Sono previste eccezioni solo per la formazione iniziale (in favore di chi abbia già esercitato l’attività prima della riforma), ma non per quella periodica, che resta obbligatoria per tutti gli amministratori, anche condòmini.
Il tribunale ha ribadito che la formazione periodica è un requisito autonomo e non derogabile, la cui violazione legittima la revoca anche in assenza di altre irregolarità gestionali.
L’onere della prova
Nel caso concreto, l’amministratore aveva esibito un diploma del 2000 e un solo attestato di aggiornamento del 2023, senza tuttavia provare di essersi formato regolarmente negli anni precedenti.
Il Tribunale ha precisato che l’onere della prova circa il possesso dei requisiti formativi grava sull’amministratore stesso e non può essere sostituito da semplici dichiarazioni difensive o da riferimenti all’esperienza maturata.
Le dimissioni non eliminano la responsabilità
Durante il procedimento, l’amministratore ha rassegnato le dimissioni, e l’assemblea ha nominato un nuovo professionista.
Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione. Tuttavia, ha comunque riconosciuto la fondatezza della domanda di revoca, con conseguente rilievo ai fini della soccombenza virtuale.
Considerazioni finali
Il decreto del Tribunale di Patti rafforza un principio essenziale:
La professionalità dell’amministratore non si presume, ma si dimostra.
L’obbligo di aggiornamento periodico non è un adempimento formale, bensì un parametro di legittimità del mandato fiduciario tra amministratore e condominio.
La revoca in caso di inadempimento è dunque uno strumento necessario per tutelare la trasparenza e la qualità della gestione condominiale.
📚 Riferimenti giurisprudenziali
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Appello Napoli, 12 gennaio 2023, n. 97
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Trib. Vasto, 12 novembre 2022, n. 4454
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Trib. Milano, 27 marzo 2019, n. 3145
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Trib. Verona, 3 novembre 2018, n. 2515
Commento ALAC
ALAC ricorda che la formazione continua è il pilastro della professionalità dell’amministratore condominiale.
L’obbligo di aggiornamento, oltre a essere un dovere normativo, rappresenta una garanzia per i condomìni e un segno di rispetto verso la categoria.
Chi non si forma, si ferma — e mette a rischio non solo la propria reputazione, ma anche la validità del proprio incarico.

